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Leggi Costituzione  della Repubblica

Principi Fondamentali

  • ART.1L Italia e una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranita appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
  • ART.2La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita, e richiede l adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta politica, economica sociale.
  • ART.3Tutti i cittadini hanno apri dignita sociale e sono eguali davanti alla legge , senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta e l eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
  • ART. 4La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita e la propria scelta, un attivita o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societa.
  • ART.5La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell autonomia e del decentramento.
  • ART.6La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
  • ART.7Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono pro cedimento di revisione costituzionale.
  • ART.8Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
  • ART.9La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
  • ART.10L ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridiche dello straniero e regolata dalla legge in conformita delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale si e impedito nel suo paese l effettivo esercizio delle liberta democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto d asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non e ammessa l estradizione dello straniero per reati politici.
  • ART.11L Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parita con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
  • ART.12La bandiera della Repubblica e il tricolore italiano: verde,bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
  • ART.13La liberta personale e inviolabile. Non e ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne qualsiasi altra restrizione della liberta personale, se non per atto motivato dell autorita giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessita ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l autorita di pubblica sicurezza puo adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all autorita giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di liberta. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
  • ART.14Il domicilio e inviolabile. Non vi possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della liberta personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanita e di incolumita pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
  • ART.15La liberta e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione puo avvenire soltanto per atto motivato dall autorita giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
  • ART.16Ogni cittadino puo circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanita o di sicurezza. Nessuna restrizione puo essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino e libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
  • ART.17I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non e richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorita, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumita pubblica.
  • ART.18I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
  • ART.19Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purche non si tratti di riti contrari al buon costume.
  • ART.20Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, ne di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacita giuridica e ogni forma di attivita .
  • ART.21Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non puo essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si puo procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell autorita giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell autorita giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre 24 ore, fare denunzia all autorita giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. La legge puo stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
  • ART. 22Nessuno puo essere privato, per motivi politici, della capacita giuridica, della cittadinanza, del nome.
  • ART. 23Nessuna prestazione personale o patrimoniale puo essere imposta se non in base alla legge.
  • ART. 24Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa e diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
  • ART. 25Nessuno puo essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno puo essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno puo essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
  • ART.26L estradizione del cittadino puo essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non puo in alcun caso essere ammessa per reati politici.
  • ART. 27La responsabilita penale e personale. L imputato non e considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non e ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle legge militari di guerra.
  • ART. 28I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili, e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilita civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

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